LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 28
 (Sospensione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;
d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;
e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa;
f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.
4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 142, comma 1, L. R. 6/2021
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 102, comma 1, L. R. 8/2022