LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 26
 (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.
2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.
3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.
4. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell’importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l’articolo 28, comma 1, lettera e).
5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole soppresse al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021