LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 19
 (Garanzia fideiussoria)
1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:
a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;
b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.
3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.
4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.
5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.
7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:
a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.
(3)
8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).
10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.
11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.
12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.
13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.
14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2018
3Comma 7 sostituito da art. 6, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 5), L. R. 3/2018
6Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 6), L. R. 3/2018
7Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 7), L. R. 3/2018
8Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 10/2023