LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 12
 (Attività di ricerca)
1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all’attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1 bis, ai fini dell’istruttoria nell’ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.
6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.
7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:
a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;
b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.
(1)
8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.
9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.
15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 135, comma 1, L. R. 6/2021