LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

TITOLO III
 AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 31
 (Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)
1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.
2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.
3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19.
4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018
2Derogata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018
Art. 32
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 33
 (Vigilanza e polizia mineraria)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.
2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell' articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale , riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.
4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018
Art. 34
 (Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.
2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell’attività estrattiva autorizzato.
3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.
9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.
11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2Comma 4 sostituito da art. 4, comma 32, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
 (Applicazione delle sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984 , il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali.
2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.
4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:
a) al pagamento delle sanzioni amministrative o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate;
b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;
c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.
c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.
4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera s), L. R. 3/2018
2Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 8/2022