LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

TITOLO I
 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.
3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione:
a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;
b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse.
5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.
6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.
7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:
a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;
b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;
c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);
d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;
e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 ).
3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 ;
b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 ;
g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;
j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall' articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;
k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:
1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;
3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;
4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).
Art. 4
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;
d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;
f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;
g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;
h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.
2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.
Art. 5
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni:
a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;
b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;
d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;
e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;
f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;
g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;
h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.
1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
 (Provvedimenti di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:
a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;
b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:
a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell’attività estrattiva;
b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;
c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;
d) i contenuti dello stato di fatto.
(1)
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
Art. 7
 (Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall' articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.
2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.