LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 4
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;
d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;
f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;
g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;
h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.
2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.