LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 34
 (Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.
2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell’attività estrattiva autorizzato.
3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.
9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.
11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2Comma 4 sostituito da art. 4, comma 32, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.