LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 29
 (Decadenza dall'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;
b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);
c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);
d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall’articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;
f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;
h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all’80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;
i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996 , accertata per tre volte di seguito;
j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;
k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;
m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.
2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2018