Art. 27
(Valorizzazione dell'area di cava)
1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.
2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.
3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.
4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022