LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 27
 (Valorizzazione dell'area di cava)
1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere parzialmente o interamente sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.
2. Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e a condizione che nell'area dell'intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 che preveda il riassetto ambientale dei luoghi, limitato alla sola modellazione del terreno definita dall'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 1).
3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Detta garanzia è estesa fino ai sei mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’intervento di cui al comma 1 a copertura del costo della messa in pristino dei luoghi conseguente all’incompleta realizzazione dell’intervento e del riassetto ambientale dei luoghi in caso di mancata realizzazione dell’intervento stesso. In alternativa all’estensione della garanzia, può esserne prestata una nuova della medesima durata e per il medesimo importo.
3 bis. A seguito del collaudo del riassetto ambientale dei luoghi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato può chiedere al Comune o ai Comuni sul cui territorio deve essere realizzato l'intervento di cui al comma 1 di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, la liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente al costo del riassetto ambientale dei luoghi collaudato. A seguito del collaudo l'area di cava oggetto dell'intervento di cui al comma 1 non è più soggetta alla vigilanza prevista dall'articolo 33.
3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche da un soggetto diverso da quello autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva. In tal caso, l'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del costo per la messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento, ai sensi del comma 3, rimane in capo al soggetto autorizzato a esclusione del caso in cui il soggetto diverso da quello autorizzato presti, per la medesima finalità, una nuova garanzia finanziaria ai sensi della legge 348/1982.
4. Nel caso di mancata o di incompleta esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono le garanzie prestate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ter dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 2 sostituito da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.