LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 22
 (Stato di fatto)
1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.
2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.
3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).
4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .