LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:
a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;
b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;
c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);
d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;
e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 ).
3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.