Art. 18
(Realizzazione dell'attività estrattiva)
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
5.
All'interno dell'area di cava è vietato:
a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);
b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018