LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione)
1. Il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l’esecuzione del progetto dell’attività estrattiva.
1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.
2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:
a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
4. L’autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest’ultimo. L’attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell’autorizzazione. Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell’area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell’attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 2 da art. 138, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 100, comma 1, L. R. 8/2022