LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 13
 (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
1. La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata:
a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);
b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.
1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:
a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9/2007 ;
c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004 .
(5)
1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .
2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Comma 1 ter aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7Comma 2 sostituito da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021