Art. 56
(Norma transitoria)
5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2018, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.
5 bis.
Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della
legge regionale 26/2014
possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021