LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

SEZIONE III
 ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE
Art. 22
 (Social housing)
1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social housing sono attuati dai Comuni, dalle Ater, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati anche ad ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato per favorire l'accesso a un'abitazione a particolari categorie di individui e nuclei familiari che per condizione economica, da un lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata e, dall'altro, non sono comunque in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Art. 23
 (Installazione e adeguamento di ascensori)
1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.
2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 24
 (Autorecupero)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.
2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.
Art. 25
 (Coabitare sociale)
1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell'ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato.
2. Attesa la peculiarità e l'innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
Art. 26
 (Forme innovative)
1. La Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere.
4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.