LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

SEZIONE I
 LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 4
 (Programma regionale delle politiche abitative)
1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso:
a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;
b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;
c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria;
d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.
2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all' articolo 23 della legge regionale 6/2006 .
4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 1, L.R. 6/2026, il presente articolo continua ad applicarsi sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'art. 4, c. 2, lett. a), della medesima L.R. 6/2026.
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026