LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
b) caratteristiche dell'alloggio sociale: le caratteristiche tipologiche degli alloggi come definite dai regolamenti rispettivamente riferiti alle azioni individuate dalla presente legge al fine di renderli adeguati ai beneficiari finali;
c) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;
d) interventi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
e) prima casa: alloggio di proprietà o in locazione, adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei beneficiari finali, avente destinazione d'uso residenziale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 19/2009 , in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;
f) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;
g) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea.