LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 (Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento:
a) recupero all'interno dei centri storici, come individuati ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del PURG, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 maggio 1978, n. 0481/Pres. (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
c) recupero e costruzione in zone rurali e montane, attuato nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree. Gli interventi realizzati nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono finanziati anche mediante l’utilizzo di risorse a tal fine appositamente destinate, nell’ambito degli strumenti di programmazione delle azioni di sostegno per la montagna, anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree.
(1)
4. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.