LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO II
 ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) i commi da 16 a 21 dell' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
d) i commi 52 e 53 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
e) i commi da 38 a 50 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative);
i) i commi da 35 a 59 dell' articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
1.
Le norme abrogate dall'articolo 50 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.

2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5.
3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.
4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell' articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale , esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.
5. Nelle more dell'efficacia del trasferimento di funzioni alle Unioni territoriali intercomunali, le funzioni a esse attribuite dalla presente legge sono esercitate congiuntamente dai Comuni compresi nel perimetro di competenza di ciascuna Unione territoriale intercomunale come individuato dalla legge regionale 26/2014 .
5 bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'articolo 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo articolo 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.
5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell' articolo 4 della legge regionale 6/2003 , possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 12/2018
Art. 52
 (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)
1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
2. Gli alloggi delle imprese beneficiarie di incentivi di edilizia convenzionata concessi ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti la presente legge, per i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima non siano ancora scaduti i termini per la loro alienazione, possono essere destinati, anche singolarmente:
a) alla locazione, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'immobile a un prezzo ridotto di un importo pari alla somma delle rate di contributo erogate all'impresa maggiorate degli interessi di legge o al capitale dell'anticipazione da questa restituito, con subentro nel rapporto residuo;
b) all'alienazione alle Ater che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.
Art. 53
 (Adeguamento dei valori)
1. . Tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 54
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'articolo 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:
a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;
b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;
d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
2. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Per le finalità previste dagli articoli 22 e 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).
5. Per le finalità previste dagli articoli 25 e 26 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).
Art. 56
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.