Art. 29
(Requisiti minimi dei beneficiari finali)
1.
I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:
c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all’articolo 16, per l’azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all’interno del territorio nazionale o all’estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;
d bis)
il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'
articolo 633 del codice penale
, nei precedenti dieci anni.
1 bis.
Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della
direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'
articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.
3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 24/2018
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 24/2018
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 24/2018
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018
5Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 23 novembre 2023, depositata il 12 febbraio 2024 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 7 del 14 febbraio 2024), l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della presente legge - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea.
6Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 8/2024