Art. 7
(Norme transitorie concernenti il personale)
1.
Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;
b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;
c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;
d)
( ABROGATA )
e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.
4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2Comma 4 interpretato da art. 10, comma 19, L. R. 44/2017