Art. 18
(Ambito di attività dell'Ufficio unico)
1.
L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d) gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;
e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;
f)
( ABROGATA )
g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite.
1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.
2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.
3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.
Note:
1La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018
4Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018
5Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018
6Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022