Art. 11
(Funzionamento della Regione)
2.
Le risorse finanziarie derivanti dalla soppressione della gestione fuori bilancio di cui al comma 1 affluiscono al bilancio regionale e sono accertate e riscosse al Titolo n. 1 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.
4.
Alla
legge regionale 53/1981
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 152 è sostituito dal seguente:
<<Art. 152
(Fondo sociale)
1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.>>;
b)
l'articolo 153 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153
(Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.>>;
c)
l'articolo 155 è sostituito dal seguente:
<<Art. 155
(Comitato di gestione del fondo sociale)
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.>>;
d)
al primo comma dell'articolo 158 bis le parole <<
, a favore del Fondo sociale,
>> sono soppresse;
e)
all'articolo 158 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo comma le parole <<
del Fondo sociale
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dell'Amministrazione regionale
>>;
2)
al numero 2) del primo comma le parole <<
compreso quello di equo indennizzo,
>> sono soppresse;
3)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.>>.
5.
In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della
legge regionale 53/1981
, sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
6.
Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all'
articolo 153, comma 1, della legge regionale 53/1981
, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina di cui al
comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981
secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.
7.
Per le finalità previste dall'
articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981
, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
8.
Per le finalità previste dall'
articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981
, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
9.
Per le finalità previste dall'
articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981
, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
10.
Per le finalità previste dall'
articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981
, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
11.
Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'
articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.
Note:
1Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
2Comma 12 abrogato da art. 6, comma 13, L. R. 12/2018