Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 11.
2.
Ai sensi di cui all'
articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate:
a)
per 117.120 euro alle finalità previste dall'
articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui all'articolo 9, comma 4, alla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera o);
b)
per 130.000 euro alle finalità previste dall'
articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21, alla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) - Programma n. 6 (Ufficio Tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
3.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017.
4. Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
5.
I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7.
In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2017-2019, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8.
Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;
b)
costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota capitale, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:
2017 | 3.181.711,91 |
2018 | 3.201.376,85 |
2019 | 3.221.536,49 |
2020 | 3.242.203,26 |
2021 | 3.263.389,93 |
2022 | 3.285.109,59 |
2023 | 3.307.375,63 |
2024 | 3.330.201,80 |
2025 | 3.353.602,19 |
2026 | 3.377.591,24 |
2027 | 3.402.183,77 |
2028 | 3.427.394,96 |
2029 | 3.453.240,36 |
2030 | 3.479.735,94 |
2031 | 3.506.898,05 |
2032 | 3.534.743,45 |
2033 | 3.563.289,34 |
2034 | 3.592.553,34 |
2035 | 3.622.553,50 |
2036 | 3.653.308,40 |
10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota interessi, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:
2017 | 1.800.000 |
2018 | 1.700.000 |
2019 | 1.650.000 |
2020 | 1.600.000 |
2021 | 1.500.000 |
2022 | 1.400.000 |
2023 | 1.300.000 |
2024 | 1.200.000 |
2025 | 1.100.000 |
2026 | 1.000.000 |
2027 | 900.000 |
2028 | 800.000 |
2029 | 700.000 |
2030 | 650.000 |
2031 | 600.000 |
2032 | 550.000 |
2033 | 400.000 |
2034 | 300.000 |
2035 | 200.000 |
2036 | 100.000 |
11.
Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella A.