LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 4
1.
L' articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 sexies
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.>>.