LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalità di razionalizzazione dell'attività amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe.