LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 3
1. All' articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi nel settore del turismo;
b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato;
c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
e) istituisce e gestisce infrastrutture informative sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita e piste da sci e relative pertinenze;
k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.>>;

c)
i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.