LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7

Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/03/2015
Materia:
350.02 - Attività culturali
330.01 - Istruzione
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport

Art. 3
 (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzare a concedere ed erogare il sostegno di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all' articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domanda di contributo, di cui all' articolo 6 della legge regionale 6/2003 , è fissato al 13 luglio 2015.
3.
Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 , dopo le parole << meno abbienti >>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: << , nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) >>.

(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.