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Legge regionale 27 marzo 2015, n. 6

Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Manifestazioni culturali)
1. Nell'ambito di uno specifico programma triennale, l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività di cui all'articolo 1, da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31 ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1, sentita l'Assemblea di comunità linguistica di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano.
Note:
1Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 9, comma 2, della presente legge.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 77, lettera b), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 77, lettera c), L. R. 14/2016