Art. 5
(Borse di studio)
1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico, al fine dell'elaborazione di uno studio su tematiche connesse all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di sviluppo delle comunità friulane.
2. Le Amministrazioni comunali possono procedere a iniziative analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 2.
3.
Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche ai figli dei corregionali all'estero al fine di consentire il mantenimento e il rafforzamento del legame con il territorio d'origine, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni riconosciuti ai sensi della
legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
4. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione, alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, nonché attività di informazione e contatto con gli strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i processi di integrazione europea della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 77, lettera a), L. R. 14/2016