LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)
1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.
2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e i trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, assicurando la possibilità di presentare all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto, avente data certa con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della persona di essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
5.  
( ABROGATO )
(2)
6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del suo contenuto, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 16/2015
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 16/2015
3Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 16/2015
4Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge