LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Attività economiche)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2.  
( ABROGATO )
(5)
3.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 e l' articolo 13 bis della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

4.
Il comma 3 quater dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è abrogato.

5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.>>.

6.
Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è abrogato.

8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole << Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 >>;

b)
al comma 5 dell'articolo 1 le parole << Direzione regionale dell'agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di risorse agricole >>;

c)
al comma 6 dell'articolo 1 le parole << del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole >>;

d)
al comma 7 dell'articolo 1 le parole << Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia di risorse agricole >>;

e)
al comma 9 dell'articolo 1 le parole << da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea >> sono sostituite dalle seguenti: << esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, in adempimento all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE n. 1857/2006) >>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 1 ter è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni.>>;

g)
il comma 2 dell'articolo 1 ter è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo o del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.>>;

h)
dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati.>>.

9. All' articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).>>;

b)
il comma 6 è abrogato;

c)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).>>.

10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall' articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso la <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA>> con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.
11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia Spa e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.
12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto " Legge regionale 2/2006 , articolo 8, commi 114-116. Finanziamento costituzione presso Friulia SpA speciale fondo di dotazione con vincolo di utilizzo alla realizzazione piano industriale di Promotur SpA".
13. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione, il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili è ridotto da cinque a tre anni alle imprese che siano risultate beneficiarie di contributi in conto capitale concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e ai sensi dell' articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), prima della data di entrata in vigore della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
14.
Dopo il comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.>>.

15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.
16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis.
16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis.
17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia.
18. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste sono autorizzate, ad avvenuta conclusione dei lavori, a impiegare le risorse derivanti dalle economie contributive, rilevate a valere sui singoli interventi finanziati nell'ambito del Programma straordinario per l'anno 2008 ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dalle Comunità e Province medesime.
19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.
20.
Al comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole << 31 dicembre 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2017 >>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 12 il riferimento pubblicato nel BUR è alla Legge regionale 2/2008. Trattandosi di un refuso è stato corretto d'ufficio in "Legge regionale 2/2006".
Note:
1Comma 16 bis aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
2Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
3Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
4Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016
5Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016