LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9
 (Principi e finalità)
1. La Regione sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese, in particolare del settore manifatturiero, coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunicazione della Commissione europea "EUROPA 2020" del 3 marzo 2010, attuando, altresì, i principi sanciti dallo Small Business Act per l'Europa (SBA), di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394, del 25 giugno 2008, e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78, del 23 febbraio 2011, e promuovendo il recepimento dei principi della responsabilità sociale d'impresa da parte delle imprese regionali.
2. Al fine di migliorare l'attrattività del territorio regionale la Regione, tenuto conto dei principi di cui al comma 1, favorisce un sistema di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, fondato sui seguenti elementi: concentrazione delle risorse, selezione dei progetti migliori, possibilità di ricadute economiche, sociali e ambientali positive, semplificazione nelle forme di gestione degli incentivi, informatizzazione dei procedimenti contributivi, certezza delle tempistiche e pubblicità del sostegno pubblico.
Art. 10
 (Catalogo degli incentivi)
1. Al fine di mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, l'Amministrazione regionale pubblica sul sito della Regione il catalogo aggiornato delle linee di incentivazione attive a favore delle imprese e nella progettazione di nuove misure favorisce la complementarietà ed evita la sovrapposizione con misure esistenti.
Art. 11
 (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi.
2. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge finanziabili a valere sui fondi europei ai sensi dell'articolo 18 sono tenuti al rispetto dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in materia di stabilità delle operazioni.
3. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 12
 (Premialità)
1. Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolamenti di attuazione e i bandi di cui all'articolo 11 stabiliscono i criteri e le modalità con cui può essere riconosciuta una premialità nei seguenti casi:
a) mantenimento o incremento del livello occupazionale dichiarato nella domanda di contributo;
b) assunzione di manodopera femminile;
c) adozione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.
Art. 13
 (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)
1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.
4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico del Friuli Venezia Giulia definite, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), dal "Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, di attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea".
5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest SpA e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (UnioncamereFVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.
6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.
Art. 14
 (Tecnologie abilitanti)
1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto che mettano in condizione le imprese regionali e i soggetti innovatori di attuare attività di Open Collaboration e Innovation.
2. La Regione promuove in particolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.
3. La Regione promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di Open Collaboration e Innovation per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.
Art. 15
 (Cluster)
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 bis.1.  
( ABROGATO )
2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1 Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.
2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) l'innovazione del prodotto e del processo;
b) l'internazionalizzazione delle imprese;
c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.
2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.
2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
2Comma 2 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
5Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
6Comma 2 septies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
7Comma 2 octies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 20/2015
9Parole sostituite al comma 2 quater da art. 4, comma 12, L. R. 33/2015
10Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 2, comma 87, lettera a), L. R. 14/2016
11Parole aggiunte al comma 2 octies da art. 2, comma 87, lettera b), L. R. 14/2016
12Comma 2 octies .1 aggiunto da art. 2, comma 87, lettera c), L. R. 14/2016
13Comma 2 ter .1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
14Comma 2 octies .1.1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
15Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 45/2017
16Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 34 dell'art. 2, L.R. 45/2017 aggiuntivo del c. 2 bis.1, del presente articolo.
19Comma 2 sexies .1 aggiunto da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20Parole sostituite al comma 2 septies da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Comma 2 octies sostituito da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22Comma 2 ter .1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
23Comma 2 ter .1.1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
24Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
25Parole sostituite al comma 2 bis da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
26Parole sostituite al comma 2 ter da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
27Parole sostituite al comma 2 ter .1 da art. 91, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
28Ai sensi dell'art. 96, c. 2, L.R. 3/2021, è confermata l'abrogazione del c. 2 bis.1 dell'art. 15 della L.R. 3/2015, a decorrere dall'1/1/2019, per effetto dell'art. 7, c. 23 della L.R. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, c. 34 della L.R. 45/2017.
29Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 55, lettera a), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
30Parole sostituite al comma 2 quinquies da art. 7, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.