LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

TITOLO III
 SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9
 (Principi e finalità)
1. La Regione sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese, in particolare del settore manifatturiero, coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunicazione della Commissione europea "EUROPA 2020" del 3 marzo 2010, attuando, altresì, i principi sanciti dallo Small Business Act per l'Europa (SBA), di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394, del 25 giugno 2008, e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78, del 23 febbraio 2011, e promuovendo il recepimento dei principi della responsabilità sociale d'impresa da parte delle imprese regionali.
2. Al fine di migliorare l'attrattività del territorio regionale la Regione, tenuto conto dei principi di cui al comma 1, favorisce un sistema di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, fondato sui seguenti elementi: concentrazione delle risorse, selezione dei progetti migliori, possibilità di ricadute economiche, sociali e ambientali positive, semplificazione nelle forme di gestione degli incentivi, informatizzazione dei procedimenti contributivi, certezza delle tempistiche e pubblicità del sostegno pubblico.
Art. 10
 (Catalogo degli incentivi)
1. Al fine di mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, l'Amministrazione regionale pubblica sul sito della Regione il catalogo aggiornato delle linee di incentivazione attive a favore delle imprese e nella progettazione di nuove misure favorisce la complementarietà ed evita la sovrapposizione con misure esistenti.
Art. 11
 (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi.
2. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge finanziabili a valere sui fondi europei ai sensi dell'articolo 18 sono tenuti al rispetto dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in materia di stabilità delle operazioni.
3. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 12
 (Premialità)
1. Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolamenti di attuazione e i bandi di cui all'articolo 11 stabiliscono i criteri e le modalità con cui può essere riconosciuta una premialità nei seguenti casi:
a) mantenimento o incremento del livello occupazionale dichiarato nella domanda di contributo;
b) assunzione di manodopera femminile;
c) adozione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.
Art. 13
 (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)
1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.
4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico del Friuli Venezia Giulia definite, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), dal "Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, di attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea".
5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest SpA e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (UnioncamereFVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.
6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.
Art. 14
 (Tecnologie abilitanti)
1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto che mettano in condizione le imprese regionali e i soggetti innovatori di attuare attività di Open Collaboration e Innovation.
2. La Regione promuove in particolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.
3. La Regione promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di Open Collaboration e Innovation per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.
Art. 15
 (Cluster)
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 bis.1.  
( ABROGATO )
2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1 Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.
2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) l'innovazione del prodotto e del processo;
b) l'internazionalizzazione delle imprese;
c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.
2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.
2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
2Comma 2 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
5Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
6Comma 2 septies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
7Comma 2 octies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 20/2015
9Parole sostituite al comma 2 quater da art. 4, comma 12, L. R. 33/2015
10Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 2, comma 87, lettera a), L. R. 14/2016
11Parole aggiunte al comma 2 octies da art. 2, comma 87, lettera b), L. R. 14/2016
12Comma 2 octies .1 aggiunto da art. 2, comma 87, lettera c), L. R. 14/2016
13Comma 2 ter .1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
14Comma 2 octies .1.1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
15Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 45/2017
16Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 34 dell'art. 2, L.R. 45/2017 aggiuntivo del c. 2 bis.1, del presente articolo.
19Comma 2 sexies .1 aggiunto da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20Parole sostituite al comma 2 septies da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Comma 2 octies sostituito da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22Comma 2 ter .1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
23Comma 2 ter .1.1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
24Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
25Parole sostituite al comma 2 bis da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
26Parole sostituite al comma 2 ter da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
27Parole sostituite al comma 2 ter .1 da art. 91, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
28Ai sensi dell'art. 96, c. 2, L.R. 3/2021, è confermata l'abrogazione del c. 2 bis.1 dell'art. 15 della L.R. 3/2015, a decorrere dall'1/1/2019, per effetto dell'art. 7, c. 23 della L.R. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, c. 34 della L.R. 45/2017.
29Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 55, lettera a), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
30Parole sostituite al comma 2 quinquies da art. 7, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO II
 MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
Art. 16
 (Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese)
1. La Regione sostiene lo sviluppo delle imprese tramite le misure di cui al titolo III, nonché tramite le seguenti misure:
a) incentivi per gli investimenti previsti ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
b) incentivi per i progetti di filiera ai sensi dell'articolo 58, comma 1;
c) incentivi per le spese sostenute dalle imprese di cui all'articolo 84, comma 1.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 11/2020
Art. 17
 (Misure per il supporto manageriale delle PMI)
1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all’ottimizzazione dell’introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell’impresa e di fusione societaria, e l’introduzione di forme di responsabilità sociale d’impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l’applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:
a) l'acquisizione di servizi di temporary management
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.
b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 13, L. R. 25/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
CAPO III
 MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA
Art. 18
 (Programmazione europea 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite le misure per l'innovazione e la riconversione produttiva di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 comma 1, 26 e 27 che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, possono risultare finanziabili ai sensi degli obiettivi tematici 1 e 3 a valere sui fondi europei, a seguito del completamento della fase di negoziato con la Commissione europea.
Art. 19
 (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dello 0,40 per cento.
2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997 , che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
5. Per <<costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo>> si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.
8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.
9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.
(1)
10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 , sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 10 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 20
 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:
a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:
1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;
2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;
3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.
d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;
d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.
Note:
1Numero 3) della lettera b) del comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
3Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 21
 (Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
Art. 22
 (Ricerca e sviluppo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
Art. 22 bis
 (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;
b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 22 ter
 (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:
a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
7) pubblicazioni;
8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
a) aver presentato richiesta in tal senso;
b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;
c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 23
 (Sostegno alle start - up innovative)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
b) accompagnamento dei nuovi imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
2.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 92, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
4Comma 2 abrogato da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 20/2015
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 19, L. R. 25/2016
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 20, L. R. 25/2016
4Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
5A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
Art. 25
 (Concorso di idee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l'avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell'imprenditorialità.
2. Il bando per il concorso di idee di cui al comma 1, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, è approvato dalla Giunta regionale e determina criteri e modalità per la partecipazione e la selezione, nonché per la corresponsione dei premi.
Art. 26
 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 27
 (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:
a) consulenze qualificate personalizzate per la riorganizzazione, il riposizionamento strategico e la riconversione industriale, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete;
b) sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma cooperativa da parte dei lavoratori;
c) promozione degli investimenti nell'area territoriale colpita da crisi diffusa, anche mediante servizi professionali per la ricerca di nuovi investitori e di imprese che intendono insediarsi nell'area, subentrando ad attività già esistenti;
d) altri eventuali interventi con la finalità di intervenire su fattori specifici della situazione di crisi.
3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.
4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.
5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.
CAPO IV
 MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28
 (Sostegno al credito per il rilancio della produzione)
1.
Ai commi 11 e 14 bis dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane >> sono sostituite dalle seguenti: << Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive >>.

2. I finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale 6/2013 , sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere.
CAPO V
 MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
Art. 29
 (Misure di intervento per affrontare la crisi)
1. Al fine di supportare il sistema delle imprese in particolare con riferimento alle situazioni di crisi diffuse, in forma complementare alle misure previste per le aree di crisi di cui all'articolo 27, l'Amministrazione regionale:
a) supporta le imprese in difficoltà;
b) favorisce la costituzione di nuove imprese nella forma di cooperative di lavoratori di imprese in crisi;
c) attua misure complementari alle misure nazionali nelle situazioni di crisi di cui agli articoli 32 e 33.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare ai sensi dell' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 , una convenzione con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA.
Art. 30
 (Supporto alle imprese in difficoltà)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime <<de minimis>> alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso il supporto all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.
Art. 31
 (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato per:
a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo, nonché sostenere le iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito;
b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio.
b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2016
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2016
Art. 32
 (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:
a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
f) sistemi avanzati per testare i prodotti.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore del settore e delle iniziative di cui al comma 1, realizzate nel territorio regionale, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 33
 (Area di crisi complessa di Trieste)
1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell' articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;
d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.
6.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
2Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 90, L. R. 14/2016
4Integrata la disciplina della lettera e bis) del comma 1 da art. 2, comma 91, L. R. 14/2016
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 93, L. R. 14/2016
CAPO VI
 MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE
Art. 34
 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)
1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.