LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO II
 AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
Art. 8
 (Aree produttive ecologicamente attrezzate)
1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell' articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.
2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
b) la tutela della salute e della sicurezza;
c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
e) la replicabilità degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
0a) alle modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA;
a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
e bis) ai criteri di riparto, alle modalità ed ai tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.
4 bis. Le imprese che partecipano al programma di interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi definiti dal regolamento di cui al comma 4 beneficiano di una premialità consistente nella maggiorazione del 10 per cento del punteggio conseguito nelle graduatorie riferite ai procedimenti contributivi di competenza della direzione centrale attività produttive, approvate successivamente alla definizione del perimetro delle aree costituenti APEA secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui al comma 4.
5. Ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 , gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
6. Gli agglomerati industriali di competenza dei consorzi e dell'EZIT costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 9, L. R. 22/2020
2Lettera 0a) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 13/2022
3Lettera e bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera b), L. R. 13/2022
4Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 37, lettera c), L. R. 13/2022