LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 97
 (Delega di funzioni)
1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata alle Camere di commercio.
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.
3. Per l'attività di gestione degli incentivi le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute.
4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 13, lettera a), L. R. 6/2017
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 13, lettera b), L. R. 6/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 14, L. R. 6/2017