Art. 97
(Delega di funzioni)
1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata alle Camere di commercio.
1 bis. Le domande di contributo inerenti ai canali contributivi di cui agli articoli 17, 20 e 30, la cui gestione è delegata ai sensi del comma 1, sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base ai pertinenti regolamenti di esecuzione, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate. Nei casi in cui non sono finanziate per esaurimento delle risorse, le domande di contributo sono in ogni caso archiviate dopo la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state presentate.
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.
3. Per l'attività di gestione degli incentivi le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute.
4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 13, lettera a), L. R. 6/2017
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 13, lettera b), L. R. 6/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 14, L. R. 6/2017
6Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 32, L. R. 7/2024