LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 78
 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
2. I mezzi finanziari dei consorzi sono:
a) rendite del patrimonio;
b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
f) altre entrate.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
5. La Regione, tenuto conto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, applica ai consorzi il disposto di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 67, comma 2, L. R. 4/2016