Art. 78
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
2.
I mezzi finanziari dei consorzi sono:
a) rendite del patrimonio;
b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
f) altre entrate.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 67, comma 2, L. R. 4/2016