Art. 75
(Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dalla Giunta regionale, tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore, designato dalla Giunta regionale, e un suo supplente.
2.
I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE)
e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4.
Il Revisore o il Collegio dei revisori tra l'altro:
a)
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;
c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;
e)
esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 se previsto dallo statuto;
f) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
g) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.
6.
Al Revisore o al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del
codice civile
.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 25, lettera b), L. R. 7/2024