LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 64
 (Fini istituzionali)
1. I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:
a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;
b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;
c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.
2. I consorzi sono necessari all’attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.
3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;
i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
4. I consorzi possono promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA e dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia S.c.p.a., è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera e), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
6. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 e 51 ter e regolamenti correlati della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni o la delegazione amministrativa intersoggettiva, possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate i consorzi operano sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 7/2000 .
9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000 ;
9 bis. Le esclusioni di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002 , non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.
10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
2Comma 4 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
3Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2016
5Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 14/2017
7Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 14/2017
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 22, L. R. 45/2017
9Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
12Lettera b quater) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
13Lettera b quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
15Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 3 da art. 66, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
16Comma 5 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
17Comma 5 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
18Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
19Comma 9 sostituito da art. 66, comma 1, lettera g), L. R. 3/2021
20Comma 9 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera h), L. R. 3/2021