LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 62
 (Consorzi di sviluppo economico locale)
1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.
1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all’interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.
2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità.
2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:
a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.
2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:
a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.
2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;
b) sono costituiti:
1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;
2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.
5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
b) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
c) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
d) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
e) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.
5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002 , i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.
5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.
5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.
8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, e di proprietà degli stessi, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012 .
9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a..
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 19/2015
2Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 14, L. R. 33/2015
3Comma 5 .1 aggiunto da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4Comma 5 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5Comma 5 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6Parole aggiunte al comma 5 .1 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 21/2016
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 21/2016
8Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 91, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 21/2016
9Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 14/2017
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
13Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
15Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
16Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
17Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
18Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
19Parole aggiunte al comma 8 da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
20Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022