LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 55
 (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)
1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e costituite esclusivamente da soggetti privati, integrano i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera a).
2. L'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali, già riconosciuta ai sensi della legge regionale 27/1999 , integra i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera c).
3. Le Agenzie di cui ai commi 1 e 2 possono fare parte dei cluster.