LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 26
 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021