LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO IV
 MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28
 (Sostegno al credito per il rilancio della produzione)
1.
Ai commi 11 e 14 bis dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane >> sono sostituite dalle seguenti: << Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive >>.

2. I finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale 6/2013 , sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere.