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Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 84
 (Contributi alle PMI)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di << de minimis >> a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5.

2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall’1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali.
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.
5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 2), L. R. 24/2016
4Comma 6 abrogato da art. 2, comma 17, lettera c), numero 3), L. R. 24/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
6Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
7Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
8Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017