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Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 75
 (Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.
2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Revisore o il Collegio dei revisori tra l'altro:
a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;
c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;
d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all' articolo 2409 bis del codice civile e del decreto legislativo 39/2010 ;
e) esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 se previsto dallo statuto;
f) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
g) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.
6. Al Revisore o al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile .