LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 22 bis
 (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;
b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021